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Detrazioni iva - Termini ristretti

Studio Bruschi - Dottore Commercialista - Bilanci - Dichiarazione redditi - Contabilità – Paghe
Pubblicato da Bruschi Massimo in Notizie importanti · 25 Maggio 2017
Tags: DetrazioneIva
In seguito all’entrata in vigore dal 24/04/2017 del DL 50/2017, tra le altre, sono state modificate le disposizioni che regolano la detrazione IVA: il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto era sorto).
Conseguentemente viene aggiornato anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72.
In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura/bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.
Il direttore dell’agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova stretta sulla detrazione Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell’imposta previsti dalla legge Iva.
Pertanto le fatture o note di credito con data antecedente il 1/1/2017 seguono le regole in vigore antecedentemente.



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