Blog informazioni fiscali e scadenze - Dottore Commercialista - Bilanci - Dichiarazione redditi - Contabilità - Paghe

Vai ai contenuti

Visto di conformità

Studio Bruschi - Dottore Commercialista - Bilanci - Dichiarazione redditi - Contabilità – Paghe
Pubblicato da Bruschi Massimo in Notizie importanti · 29 Maggio 2017
Tags: Visto
Il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha rideterminato in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità.
In merito all’entrata in vigore e agli effetti delle nuove disposizioni, l’Agenzia precisa che:
- le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017;
- per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 5.000;
- per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
In previsione delle prossime scadenze sarà quindi possibile compensare le deleghe di pagamento, presentando l’F24 mediante il canale Entratel all’Agenzia Entrate e apponendo il visto di conformità entro l’invio della dichiarazione dei redditi qualora il credito da utilizzare in compensazione sia superiore a euro 5.000.

Al fine del conteggio del limite dei 5.000 euro non sono da considerare, per le compensazioni verticali, ovvero le compensazioni che avvengono tra tributi della medesima natura.
Si ricorda che sono stati modificati i termini di pagamento delle imposte e precisamente il 30 giugno 2017 e il 31 luglio 2017 (in quanto il 30 luglio cade di domenica) con la maggiorazione dello 0.40%.
Qualora i contribuenti decidano di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 0,33% su ogni rata.
I versamenti rateali per i titolari di partita Iva scadono comunque entro il giorno 16 di ciascun mese, mentre per i privati scadono entro la fine di ciascun mese.



0
recensioni
Torna ai contenuti